(entro l’approvazione del bilancio 2022)
Con l’approvazione del bilancio 2022 le srl che nel 2021 e 2022 hanno superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c. sono tenute alla “prima” nomina dell’organo di controllo, ovvero:
> un sindaco unico (se previsto nell’atto costitutivo);
> il collegio sindacale;
> un soggetto esterno: il revisore legale dei conti o la società di revisione legale.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società, alternativamente:
1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno (ante modifica erano 2) dei seguenti limiti:
_ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000
_ ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000
_ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L’obbligo dell’organo di controlla cessa quando per 3 esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.