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Stabile Organizzazione Occulta

L'accertamento della casa-madre:

A discapito dell’interesse degli investitori stranieri di operare nel nostro Paese con regole certe, ed al solo fine di facilitare l’accertamento e la riscossione, l’Agenzia delle Entrate decide di individuare nella stabile organizzazione il centro autonomo di imputazione dei rapporti tributari per la casa-madre.

Secondo l’Ufficio, in caso di contestazione di “stabile organizzazione occulta”, al fine di assoggettare ad imposizione in Italia i redditi generati per conto dell’impresa estera e comminare le sanzioni, la stabile organizzazione va considerata quale soggetto autonomo nei confronti del quale svolgere l’attività accertativa, pur trattandosi di redditi appartenenti all’impresa non residente.

Tale posizione è in netto contrasto con l’art. 5 del Modello OCSE secondo il quale la stabile organizzazione è una mera “sede fissa d’affari grazie alla quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”, non idonea di per se a subire attività di controllo, essere destinataria di notifiche ecc. Tale soggettività dovrebbe averla piuttosto la casa-madre non residente attraverso il proprio legale rappresentante.

Secondo parte della giurisprudenza poi, ove il soggetto non residente produca redditi nel Paese a mezzo di una stabile organizzazione occulta avvalendosi di una società residente in Italia (subsidiary), l’accertamento va effettuato attraverso la rettifica della dichiarazione dell’italiana, riqualificata come stabile organizzazione del soggetto estero.

Sarà quindi la subsidiary, secondo tali giudici, ad essere sanzionata per aver omesso nella propria dichiarazione dei redditi, quanto riferibile alla stabile organizzazione occulta della casa-madre estera e non dichiarato in Italia.

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