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Rottamazione delle cartelle

Come definire i carichi pendenti avvalendosi dell’agevolazione:

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prende finalmente corpo la novità introdotta dal Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2017 (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) in merito alla rottamazione delle cartelle.

La novità riguarda i ruoli iscritti dal 2000 al 2015 da Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Regioni, Province e Comuni, e consiste nel dare la possibilità al debitore di estinguere quanto dovuto effettuando un versamento ridotto entro i termini stabiliti dall’agevolazione.

Per poter definire i carichi pendenti avvalendosi dell’agevolazione, si dovrà presentare entro il 22 gennaio 2017 un’apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà rilasciato da Equitalia (ancora in corso di predisposizione). Entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate, ed il giorno di scadenza di ciascuna rata.

Il pagamento potrà essere effettuato, infatti, in unica soluzione o in quattro rate (con la maggiorazione del 4,5% annuo). In ogni caso, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Quanto all’ammontare delle rate, invece, non potranno essere di pari importo: le prime due rate saranno pari ad 1/3 ciascuna delle somme dovute, mentre la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna.

L'ammontare dovuto sarà riconteggiato da Equitalia eliminando sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive su contributi previdenziali. Si potranno quindi pagare esclusivamente le somme dovute a titolo d’imposta, tributi, contributi previdenziali e assistenziali, Inps e Inail, aggio (da ricalcolare solo sul capitale), spese di procedure e di notifica. Per le multe, si potranno stralciare le eventuali maggiorazioni e gli interessi di mora, versando la sola sanzione, l’aggio della riscossione (ridotto) e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

Attenzione: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, determinerà la decadenza dalla definizione.

Per coloro che avessero già pagato, in tutto o in parte, non saranno rimborsate le somme ormai versate a titolo di sanzioni e interessi di mora, ora non più dovuti con la definizione. Chi ha in corso una dilazione di pagamento con Equitalia potrà invece accedere alla rottamazione godendo della sanatoria su sanzioni e interessi di mora per le rate ancora non scadute.

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