Fondo Patrimoniale attaccabile per debiti d’impresa
I beni conferiti in fondo patrimoniale, poiché destinati ai bisogni familiari, non sono assoggettabili a iscrizione d’ipoteca da parte di terzi!
Questa affermazione è corretta, a meno che il creditore non agisca per soddisfare crediti derivanti dal mancato pagamento, da parte del coniuge, di debiti contratti per esigenze di famiglia.
Lo ribadisce la Corte d’appello di Lecce che, con una recente sentenza, riprende i principi enunciati dalla Cassazione secondo la quale si ritengono contratti per esigenze familiari, sia i debiti tributari per esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti (3738/15) o per attività d’impresa (23876/15) sia gli oneri condominiali per un bene conferito al fondo (23163/14).
Il creditore può dunque procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo se «correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari»; per cui il fatto che l’obbligazione sia sorta a seguito del mancato pagamento di imposte e contributi inerenti l’attività imprenditoriale del consorte non lo rende di per sé estraneo ai bisogni di famiglia.
Così, ogni attività, professionale o imprenditoriale, potrà dirsi tesa a soddisfare tali esigenze, salvo che non siano voluttuarie o meramente speculative «e non poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare».
Per queste ragioni, conclude la corte d’appello, anche le spese sostenute per potenziare la capacità lavorativa del coniuge o «i risparmi conseguiti omettendo di pagare i dovuti imposte e contributi, anche di derivazione imprenditoriale, danno luogo a debiti contratti per i bisogni familiari».